Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici

Il Decreto-legge 19/25 (cd. Decreto Bollette) ha istituito, per l’anno 2025, un contributo straordinario del valore pari a Euro 200,00 sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori ISEE fino a Euro 25.000,00.

Il contributo straordinario è finalizzato a garantire un’ulteriore e distinta forma di sostegno economico rispetto all’ordinario bonus sociale, e conseguentemente i soggetti che ne hanno diritto e non sono anche beneficiari del bonus sociale per disagio economico, non rientrano nella categoria dei soggetti vulnerabili.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito – tramite le Deliberazioni 132/2025/R/eel e 144/2025/R/eel – le modalità di erogazione del contributo straordinario.

Chi sono i soggetti beneficiari del contributo straordinario?

A  –  I soggetti beneficiari del contributo straordinario sono i nuclei familiari:

  • già percettori del bonus sociale per disagio economico elettrico con indicatore ISEE fino a Euro 9.530,00
  • già percettori del bonus sociale elettrico con indicatore ISEE fino a Euro 20.000,00 in presenza di almeno quattro figli a carico

per i nuclei familiari che precedono, il contributo straordinario si configura quale contributo aggiuntivo al bonus sociale elettrico.

B  –  Sono soggetti beneficiari, altresì, i nuclei familiari:

  • con indicatore ISEE valido per l’anno 2025 superiore a Euro 9.530,00 e fino a Euro 25.000,00 compresi con meno di 4 figli a carico, non già percettori di bonus sociale
  • con indicatore ISEE valido per l’anno 2025 superiore a Euro 20.000,00 e fino a Euro 25.000,00 compresi in presenza di almeno 4 figli a carico, non già percettori di bonus sociale

per i nuclei familiari che precedono, il contributo straordinario costituisce l’unico contributo economico spettante, non avendo titolo per percepire il bonus sociale.

Come sarà erogato il contributo straordinario?

Il contributo straordinario sarà erogato direttamente nelle bollette suddiviso in ratei giornalieri di egual importo quantificati in modo da garantire il riconoscimento di un importo complessivo pari a Euro 200,00. Nello specifico:

  • Per i clienti percettori del bonus sociale elettrico, il contributo sarà erogato nell’arco temporale di quattro mesi con ratei giornalieri di importo pari a 1,64 €/gg. Il contributo straordinario verrà erogato a partire dal mese di aprile 2025.
  • Per i clienti che non beneficiano del bonus sociale elettrico, il contributo sarà erogato nell’arco temporale di tre mesi con ratei giornalieri di importo pari a 2,25 €/gg. Il contributo straordinario verrà erogato a partire dal mese di giugno 2025 per le DSU presentate entro il mese di marzo, e a partire dal secondo mese successivo per le DSU presentata dal mese di aprile in avanti.

Come si ottiene il contributo straordinario?

I clienti già percettori del bonus sociale non devono fare nulla. Ciò, in ragione del fatto che, essendo già titolari del bonus sociale l’elenco di questi nuclei familiari è già nella disponibilità di Acquirente Unico quale gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) e – per quanto di competenza – di Hera Comm.

Diversamente, i clienti non percettori di bonus sociale elettrico dovranno richiedere l’attestazione ISEE attraverso la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), rivolgendosi direttamente all’INPS o a un CAF.

L’INPS trasmetterà mensilmente al SII una comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari che, in base alle DSU attestate nei mesi precedenti, risultino aver diritto al contributo straordinario. Acquirente Unico provvederà così all’attivazione automatica del contributo a favore degli aventi diritto e alla notifica a Hera Comm ai fini del riconoscimento dello sconto in fattura.

A chi puoi rivolgerti per assistenza e informazioni?

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al nostro Servizio Clienti al numero verde gratuito 800999500 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00, sabato dalle 8:00 alle 18:00.