Accertamenti della sicurezza post contatore
Aggiornamento al 01/07/2014
Il 1° luglio 2014 sono entrate in vigore le nuove “Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas” emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 40/2014/R/gas del 06.02.2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Tali disposizioni hanno modificato la disciplina di regolazione degli accertamenti finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dai Clienti finali che originariamente erano previsti dalla deliberazione 40/04 del 18.03.2004.
La nuova disciplina si applica a tutti gli impianti di utenza a gas alimentati per mezzo di reti canalizzate per uso non tecnologico, ossia uso riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria e condizionamento, allacciati a reti di distribuzione o di trasporto.
Per gli impianti ad uso promiscuo (tecnologico e non tecnologico) la deliberazione si applica esclusivamente alla parte di impianto dedicata agli usi non tecnologici.
Ciò premesso, si rendono note ai Clienti finali ed agli Installatori interessati, le procedure da seguire e la modulistica da adottare per:
- le richieste di attivazione di nuovi impianti di utenza;
- le richieste di attivazione o riattivazione di impianti di utenza modificati o trasformati.
Cosa fare per ottenere l’attivazione della fornitura di un nuovo impianto di utenza o l’attivazione/riattivazione di un impianto di utenza modificato o trasformato.
Per ottenere l’attivazione o riattivazione della fornitura, dovranno essere consegnati al Distributore competente, per gli accertamenti documentali previsti, i seguenti documenti:
Allegato H “Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas”, modulo che verrà fornito precompilato da Etra Energia S.r.l. e che dovrà essere debitamente completato e sottoscritto dal Cliente finale (vedi facsimile allegato a titolo informativo);
Allegato I “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto”, modulo fornito in copia da Etra Energia S.r.l., che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall’Installatore e corredato degli ulteriori allegati tecnici obbligatori indicati nel modulo stesso (vedi facsimile allegato a titolo informativo)
Gli accertamenti documentali di cui sopra potranno essere eseguiti solo dopo la consegna di tutta la prevista documentazione completa.
Nel caso in cui l’accertamento dia esito positivo, la fornitura sarà regolarmente attivata/riattivata.
Nel caso in cui, invece, l’accertamento dia esito negativo, l’attivazione/riattivazione della fornitura non potrà essere effettuata.
Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta, il Distributore indicherà la documentazione mancante che dovrà essere integrata entro i 30 giorni lavorativi successivi, pena l’annullamento della richiesta di attivazione.
Per informare i propri Clienti in merito alla procedura che dovrà essere seguita per ottenere celermente e senza disguidi l’attivazione o riattivazione della fornitura, Etra Energia S.r.l. provvederà a fornire la seguente documentazione informativa (vedi facsimili allegati):
Allegato F “Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore”.
Il modulo verrà fornito ai Clienti in allegato ai preventivi di spesa per: nuovi allacciamenti alla rete gas; richiesta di spostamento del contatore da parte del cliente finale; spostamento del contatore disposto dall’impresa distributrice; richiesta di riattivazione dopo richiesta di sospensione della fornitura da parte del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto.
Allegato G “Allegato informativo per richieste di attivazione/riattivazione della fornitura”.
Il modulo verrà fornito ai Clienti (unitamente all’allegato H, precompilato nella sezione di competenza, e ad una copia dell’allegato I) all’atto di ogni richiesta di attivazione della fornitura.
Costi a carico dei Clienti per le attività svolte dalle Società di distribuzione, ai sensi della Delibera n. 40/14 – Articolo 8.
Come previsto dal Regolamento, per ogni accertamento documentale effettuato o impedito verranno addebitati al Cliente i seguenti importi unitari, al netto delle imposte:
- euro 47,00 (quarantasette), per gli impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW;
- euro 60,00 (sessanta), per gli impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW;
- euro 70,00 (settanta), per gli impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 350 kW.
Potranno inoltre venire addebitati i seguenti importi, sempre al netto delle imposte:
- euro 100,00 (cento), per ogni eventuale verifica effettuata dal Comune di residenza sull’impianto di utenza sul quale il Distributore abbia effettuato nell’anno precedente l’accertamento con esito positivo;
- euro 35,00 (trentacinque), per ogni intervento di sospensione della fornitura derivante dall’attuazione del Regolamento.
Gli importi di cui sopra saranno addebitati ai Clienti nella prima fattura utile emessa.
L’accertamento, per quanto concerne gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità relativi all’impianto nuovo o modificato/trasformato, si effettua secondo le modalità indicate nelle Linee guida CIG (Comitato Italiano Gas) n. 11, a cui sono allegati il “Rapporto tecnico di compatibilità” e la “Dichiarazione del progettista inerente il rispetto della disciplina antincendio nei progetti”.
Linee guida CIG. n.11 – Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Sistema Idrico 6 febbraio 2014, n. 40/2014/R/gas.