Informativa “Bonus Sociale Energia Elettrica”

Bonus Sociale Economico “automatico” (Del. 63/2021)

Dal 1° gennaio 2021, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito le nuove modalità per il riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico per i cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto (in sostituzione al precedente sistema “a domanda”)
I requisiti necessari per accedere all’agevolazione restano invariati.

Per usufruire del bonus, il nucleo familiare è tenuto a presentare una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini dell’ottenimento dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente con scadenza annuale.

Se il nucleo familiare ha diritto al bonus, sarà direttamente l’INPS a gestire la pratica. L’agevolazione decorre dal primo giorno del mese in cui l’Acquirente Unico/SII effettua le verifiche necessarie e ha validità di 12 mesi.
Resta invece invariata la modalità di accesso all’agevolazione del Bonus Fisico.

I soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Quali bonus sociali verranno erogati automaticamente?
Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (ossia senza necessità di presentare ulteriore domanda):

  • il bonus elettrico per disagio economico
  • il bonus gas

Cos’è il bonus sociale
È uno sconto che viene applicato nelle bollette dell’energia elettrica e/o di gas naturale dei clienti in condizioni di disagio economico o di disagio fisico riferito alla sola fornitura di energia elettrica.

I bonus sociali (elettrico per disagio economico, elettrico per disagio fisico e gas per disagio economico) sono cumulabili qualora ricorrano i relativi requisiti di ammissibilità e i relativi importi economici di agevolazione sono aggiornati annualmente dall’Autorità.

Per ulteriori informazioni è possibile:

  • consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA (http://www.arera.it)
  • contattare lo Sportello del Consumatore (organismo designato da Acquirente Unico per la gestione delle controversie) al numero verde 800.166.654 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00), oppure ai seguenti indirizzi e-mail:

info.sportello@acquirenteunico.it​

controversie.sportello@acquirenteunico.it

sportelloconsumatore@pec.acquirenteunico.it

Bonus sociale-agevolazione a sostegno delle famiglie con disagi

L’obiettivo del Bonus sociale è quello di sostenere le famiglie nelle seguenti condizioni:

Disagio economico (Clienti domestici con fornitura di energia elettrica e/o gas)

  • Clienti domestici con fornitura gas naturale
  • Clienti domestici con fornitura energia elettrica

Disagio fisico (gravi condizioni di salute)

Clienti domestici con fornitura di energia elettrica impiegata per l’alimentazione di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale e/o per l’energia elettrica.

I bonus sociali (elettrico per disagio economico, elettrico per disagio fisico e gas per disagio economico) sono cumulabili qualora ricorrano i relativi requisiti di ammissibilità e i relativi importi economici di agevolazione sono aggiornati annualmente dall’Autorità.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA o chiamare il numero verde 800.166.654.

 

BONUS SOCIALE ECONOMICO PER L’ENERGIA ELETTRICA

Cos’è il bonus sociale economico per l’energia elettrica?
È uno sconto che viene applicato nella bolletta dell’energia elettrica dei clienti in condizioni di disagio economico.

Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare del bonus economico elettrico le famiglie a basso reddito, con contratto di energia elettrica attivo o sospeso per morosità, appartenenti a un nucleo famigliare:

  • a) con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro. <!–A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 21 del 21/03/22 in tema di misure urgenti per contrastare gli effetti economici del “caro energia”, l’indicatore ISEE di accesso al bonus sociale è stato innalzato da 8.265 euro a 12.000 euro per il periodo 01/04/22 – 31/12/22;
  • b) con indicatore ISEE compreso tra 9.530 euro e non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico(famiglia numerosa);

Le agevolazioni di cui sopra saranno determinate tenendo conto del valore ISEE

Per l’anno 2025 non è prevista l’erogazione delle componenti integrative, a differenza di quanto avvenuto nel primo trimestre del 2024; l’erogazione del bonus risulterà pertanto proporzionale alle competenze di consumo inserite in fattura rispetto un totale annuo definito dalla fascia agevolativa di appartenenza.

Come da indicazioni contenute nel Decreto Legge 19 del 28/02/2025, per i nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore o uguale a 9.530 euro o compreso tra 9.530 euro e 20.000 euro in presenza di almeno 4 figli a carico, titolari di forniture di energia elettrica, è prevista l’erogazione di un contributo straordinario pari a € 200,00 per il periodo 01/04/2025-31/07/2025; tale contributo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al bonus sociale elettrico, di cui i medesimi nuclei beneficiano nel corso dell’anno 2025, e sarà corrisposto in bolletta con la prima fatturazione utile con ratei giornalieri pari a € 1,64, da sommare agli importi ordinari.

I nuclei familiari con indicatore ISEE superiore a 9.530 euro e fino a 25.000 euro con meno di 4 figli a carico e i nuclei familiari con indicatore ISEE superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 euro con almeno 4 figli a carico, non hanno diritto al bonus sociale elettrico ai sensi della legislazione e della regolazione vigente in materia, ma hanno diritto per l’anno 2025 al contributo straordinario. L’elenco dei nuclei familiari rientranti per l’anno 2025 in questi parametri non è attualmente nella disponibilità del SII/Acquirente Unico; è pertanto previsto un successivo provvedimento che introdurrà le disposizioni funzionali per consentire l’erogazione del contributo.

Come si fa a richiedere il bonus economico elettrico?
Per usufruire del bonus economico elettrico non si deve presentare una domanda specifica ma è sufficiente presentare ad INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ottenimento dell’ISEE.
La DSU può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

In presenza dei requisiti di reddito, l’INPS invierà i dati del nucleo familiare ad&nbsp;Acquirente Unico/SII che:

  • acquisirà le informazioni dall’INPS;
  • identificherà le forniture da agevolare;
  • comunicherà a venditori e distributori di energia elettrica le forniture agevolabili indicandone il periodo di validità e relativo importo.

Il bonus avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui Acquirente Unico/SII avrà ultimato le verifiche (circa 2 mesi dalla presentazione della DSU).

Qual è la sua durata?
Il bonus economico elettrico è valido 12 mesi.

Come si rinnova?
Il bonus economico elettrico può essere rinnovato presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno.

Come viene corrisposto?
Il bonus economico elettrico viene corrisposto sotto forma di sconto direttamente in bolletta e suddiviso nelle bollette corrispondenti ai consumi coerenti con il periodo di validità del bonus.
L’importo di ogni bolletta include una parte del bonus che corrisponde, proporzionalmente, al periodo cui la bolletta fa riferimento.
Il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus è evidenziato in bolletta, nella sintesi degli importi fatturati, sotto la voce “bonus sociale energia”

Qual è il valore del bonus economico elettrico?
Per la fornitura di energia elettrica, nel caso di famiglie in condizioni disagio economico, l’importo del bonus viene erogato in base al numero dei componenti.

Il valore dei bonus viene determinato ogni anno dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed è consultabile sul sito www.arera.it/it/bonus_sociale

I valori per l’anno 2025 determinati dall’attuazione della Delibera ARERA n. 599 del 27/12/2024 sono i seguenti:

Tipo
compensazione
Fascia di agevolazione clienti (Delibera ARERA 599/2024/R/COM) N° componenti
nucleo familiare
Importo Annuo Standard Bonus Economico EE 2025
[€]
Compensazione giornaliera

(1 Gennaio-31 Dicembre 2025)
[€]

Contributo straordinario  (1° Aprile-31 Luglio 2025)
E1 fascia a Numerosità familiare 1-2 componenti 167,9 0,46 1,64
E2 fascia a Numerosità familiare 3-4 componenti 219 0,60 1,64
E3 fascia b Numerosità Familiare > 4 componenti 240,9 0,66 1,64

I bonus sono cumulabili?
il bonus economico elettrico è cumulabile con il bonus fisico elettrico, con il bonus economico gas, con il bonus idrico e con il bonus per il servizio di teleriscaldamento.

Cosa succede in caso di cessazione del contratto di energia elettrica?
Per cessazione del contratto si intende la disattivazione della fornitura per chiusura del contatore,&nbsp;cessazione per morosità con effettiva chiusura del contatore&nbsp;o la voltura del contratto ad altro cliente.
Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi sopracitati prima del termine del periodo di agevolazione, è prevista la corresponsione nella fattura di chiusura della quota di bonus residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione; ciò comporterà che il cliente interessato o altri componenti dello stesso nucleo famigliare non avranno titolo a beneficiare di un nuovo bonus della stessa tipologia per lo stesso anno di competenza.

Cosa succede in caso di cambio venditore di energia elettrica?
Il venditore uscente erogherà il bonus fino alla data di cessazione contratto. La quota residua verrà erogata in continuità dal venditore entrante.

BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO PER L’ENERGIA ELETTRICA

Cos’è il bonus sociale per disagio fisico per l’energia elettrica?

È uno sconto che viene applicato nella bolletta dell’energia elettrica dei clienti che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita.

Chi può beneficiarne?
Le famiglie con un componente a carico (o clienti con disagio fisico), affetto da una patologia di gravità tale da far ricorso all’impiego di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Quali sono i criteri indispensabili per l’ammissione al bonus fisico elettrico?

  • Nel nucleo familiare del richiedente devono essere presenti persone che necessitano l’utilizzo di elettromedicali salvavita.
  • L’ASL certifica l’utilizzo di elettromedicali per persone in grave disagio fisico e deve indicare l’intensità di utilizzo; in assenza di indicazione dell’intensità di utilizzo, viene assegnata automaticamente l’intensità di utilizzo minima.
  • Le apparecchiature elettromedicali devono rientrare in quelle elencate dal Ministero della Salute nel Decreto Ministeriale del 13/01/2011.
  • Viene fornito almeno un numero di telefono reperibile in quanto la fornitura è considerata non interrompibile.
  • La localizzazione delle apparecchiature elettromedicali indicata nella richiesta deve coincidere con quella del punto di prelievo per il quale è richiesta l’agevolazione.
  • Il richiedente deve essere l’intestatario del contratto di fornitura per il quale è richiesta l’agevolazione.

Come si fa a richiedere il bonus fisico elettrico?

Per usufruire del bonus fisico elettrico, occorre presentare la domanda presso il Comune di residenza o altro istituto designato dal Comune stesso (ad esempio centri CAF), corredata da certificazione ASL attestante il tipo di patologia.

I moduli sono reperibili presso i Comuni oppure scaricabili dai seguenti siti:

Qual è la sua durata?

Nel caso di disagio fisico la durata è indeterminata fino alla cessazione dell’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali, che deve essere tempestivamente comunicata al venditore. Non è pertanto necessario il rinnovo. Se si presenta l’esigenza di ricorrere a ulteriori apparecchiature salvavita, occorre presentare domanda di adeguamento del bonus.

Come viene corrisposto?

Il bonus fisico elettrico viene corrisposto sotto forma di sconto direttamente in bolletta e suddiviso nelle bollette corrispondenti ai consumi.
L’importo di ogni bolletta include una parte del bonus che corrisponde, proporzionalmente, al periodo cui la bolletta fa riferimento.
Il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus è evidenziato in bolletta, nella sintesi degli importi fatturati, sotto la voce “bonus sociale energia”

Qual è il valore del bonus fisico elettrico?
Il valore del bonus fisico elettrico è articolato in 3 livelli che dipendono da:

  • potenza contrattuale;
  • apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate;
  • tempo giornaliero di utilizzo.

I valori per l’anno 2025 emersi dall’attuazione della Delibera ARERA n. 599 del 27/12/2024 sono i seguenti:

Tipo compensazione Extra consumo rispetto a utente tipo (2.700 kWh/anno) Fasce di potenza Importo Annuo Standard Bonus Fisico EE 2025
[€]
Compensazione giornaliera
(1 Gennaio-31 Dicembre 2025) [€]
E0F1 Fascia minima: fino a 600 kWh/anno fascia minima – fino a 3 Kw 139,08 0,46
E0F7 fascia minima – 3,5 Kw 179,34 0,57
E0F10 fascia minima – 4,0 Kw 190,32 0,61
E0F4 fascia minima – da 4,5 Kw in poi 201,3 0,65
E0F2 Fascia media: tra 600 e 1.200 kWh/anno fascia media – fino a 3 Kw 274,5 0,92
E0F8 fascia media – 3,5 Kw 361,35 0,99
E0F11 fascia media – 4,0 Kw 375,95 1,03
E0F5 fascia media – da 4,5 Kw in poi 390,55 1,07
E0F3 Fascia massima: oltre i 1.200 kWh/anno fascia massima – fino a 3 Kw 500,05 1,37
E0F9 fascia massima – 3,5 Kw 514,65 1,41
E0F12 fascia massima – 4,0 Kw 529,25 1,45
E0F6 fascia massima – da 4,5 Kw in poi 543,85 1,49

I bonus sono cumulabili?
Sì, il bonus fisico elettrico è cumulabile con il bonus economico elettrico, con il bonus economico gas, con il bonus idrico e con il bonus per il servizio di teleriscaldamento.

Cosa succede in caso di cessazione del contratto di energia elettrica?
Per cessazione del contratto si intende la disattivazione della fornitura per chiusura del contatore o la voltura del contratto ad altro cliente.
Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi sopracitati è prevista la cessazione dell’erogazione del bonus fisico elettrico alla stessa data di cessazione del contratto.

Cosa succede in caso di cambio venditore di energia elettrica?
Il venditore uscente erogherà il bonus fino alla data di cessazione contratto. La quota residua verrà erogata in continuità dal venditore entrante.

NORMATIVE

n. 735 del 29 dicembre 2022 per le fasce di agevolazione “a”, “b” e “c” n. 23 del 31 gennaio 2023 per la fascia di agevolazione “d”

  • n. 134 del 30 marzo 2023 per la proroga della componente integrativa per il 2° trimestre 2023
  • n. 297 del 28 giugno 2023 per la proroga della componente integrativa per il 3° trimestre 2023
  • n. 429 del 28 settembre 2023 per la proroga della componente integrativa per il 4° trimestre 2023 e per l’erogazione di un contributo straordinario per il solo bonus economico elettrico con riferimento al 4° trimestre 2023
  • n. 622 del 28 dicembre 2023 per revisione modalità di assegnazione dei bonus sociali e modifiche alla delibera 63/21
  • n. 633 del 28 dicembre 2023 per nuovi importi anno 2024 e fasce ISEE agevolabili
  • n. 599 del 27 dicembre 2024 per nuovi importi anno 2025
  • n. 132 del 27 marzo 2025 per erogazione contributo straordinario per clienti titolari di forniture di energia elettrica

 

Aggiornamento: aprile 2025